Art. 8
Denominazioni, diciture e simboli
In vigore dal 20 mar 2006
Denominazioni, diciture e simboli
1. Una denominazione registrata secondo il presente regolamento può essere utilizzata da ogni operatore che commercializza prodotti agricoli o alimentari conformi al disciplinare corrispondente.
2. Le diciture «denominazione d’origine protetta» e «indicazione geografica protetta» o i simboli comunitari ad esse associati devono figurare sull’etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari, originari della Comunità, che sono commercializzati con una denominazione registrata conformemente al presente regolamento.
3. Le diciture di cui al paragrafo 2 e i simboli comunitari ad esse associati possono anche figurare sull’etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari, originari dei paesi terzi, che sono commercializzati con una denominazione registrata conformemente al presente regolamento.
Storico versioni
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