Art. 4
Disciplinare
In vigore dal 20 mar 2006
Disciplinare
1. Per beneficiare di una denominazione d'origine protetta (DOP) o di un'indicazione geografica protetta (IGP), un prodotto agricolo o alimentare deve essere conforme ad un disciplinare.
2. Il disciplinare comprende almeno i seguenti elementi:
a)
il nome del prodotto agricolo o alimentare che comprende la denominazione d'origine o l'indicazione geografica;
b)
la descrizione del prodotto agricolo o alimentare mediante indicazione delle materie prime, se del caso, e delle principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche o organolettiche del prodotto agricolo o alimentare;
c)
la delimitazione della zona geografica e, se del caso, gli elementi che indicano il rispetto delle condizioni di cui all', paragrafo 3;
d)
gli elementi che comprovano che il prodotto agricolo o alimentare è originario della zona geografica delimitata di cui all', paragrafo 1, lettera a) o b), a seconda dei casi;
e)
la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto agricolo o alimentare e, se del caso, i metodi locali, leali e costanti, nonché gli elementi relativi al condizionamento, quando l'associazione richiedente, ai sensi dell’, paragrafo 1, stabilisce e motiva che il condizionamento deve aver luogo nella zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità o garantire l’origine o assicurare il controllo;
f)
gli elementi che giustificano:
i)
il legame fra la qualità o le caratteristiche del prodotto agricolo o alimentare e l’ambiente geografico di cui all', paragrafo 1, lettera a) o, a seconda dei casi,
ii)
il legame fra una determinata qualità, la reputazione o un’altra caratteristica del prodotto agricolo o alimentare e l’origine geografica di cui all', paragrafo 1, lettera b);
g)
il nome e l'indirizzo delle autorità o degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare, e i relativi compiti specifici;
h)
qualsiasi regola specifica per l’etichettatura del prodotto agricolo o alimentare in questione;
i)
gli eventuali requisiti da rispettare in virtù di disposizioni comunitarie o nazionali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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