Art. 17

Disposizioni transitorie

In vigore dal 20 mar 2006
Disposizioni transitorie 1.   Le denominazioni che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (10) e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione (11) sono automaticamente iscritte nel registro di cui all’, paragrafo 6, del presente regolamento. I disciplinari corrispondenti sono equiparati ai disciplinari di cui all’, paragrafo 1. Restano d'applicazione le disposizioni transitorie specifiche associate a tali registrazioni. 2.   Per quanto concerne le domande, le dichiarazioni e le richieste pendenti presentate alla Commissione anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento: a) non si applicano le procedure di cui all' senza pregiudizio dell', paragrafo 3; e b) la scheda riepilogativa del disciplinare elaborata in conformità del regolamento (CE) n. 383/2004 della Commissione (12) sostituisce il documento unico di cui all', paragrafo 3, lettera c). 3.   La Commissione può adottare, se necessario, altre disposizioni transitorie secondo le procedure previste all', paragrafo 2.
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