Art. 18

Tasse

In vigore dal 20 mar 2006
Tasse Gli Stati membri possono esigere il pagamento di una tassa destinata a coprire le loro spese, comprese quelle sostenute in occasione dell’esame delle domande di registrazione, delle dichiarazioni di opposizione, delle domande di modifica e delle richieste di cancellazione presentate a norma del presente regolamento.
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