Art. 9

In vigore dal 23 nov 2005
1.   I prodotti di cui all’ provenienti dai paesi terzi possono essere importati soltanto se presentano caratteristiche qualitative almeno equivalenti a quelle stabilite per gli stessi prodotti raccolti nella Comunità od ottenuti da tali prodotti. 2.   I prodotti di cui all’, accompagnati da un attestato rilasciato dalle autorità del paese d’origine e riconosciuto equivalente al certificato previsto all’, sono considerati prodotti aventi le caratteristiche di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Nel caso del luppolo in polvere, del luppolo in polvere arricchito di luppolina, dell’estratto di luppolo e dei prodotti miscelati di luppolo, l’attestato può essere riconosciuto equivalente al certificato soltanto se il tenore di acido alfa in questi prodotti non è inferiore a quello del luppolo da cui essi sono stati ottenuti. L’equivalenza degli attestati è accertata secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
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