Art. 6

In vigore dal 23 nov 2005
Ai fini del presente regolamento, per «associazione di produttori» s’intende un’associazione composta esclusivamente o, se la legislazione nazionale lo consente, essenzialmente da produttori di luppolo, riconosciuta da uno Stato membro ai sensi dell’ e istituita su iniziativa degli stessi produttori, in particolare allo scopo di realizzare uno o più dei seguenti obiettivi: a) concentrare l’offerta e contribuire alla stabilizzazione del mercato commercializzando tutta la produzione dei suoi soci o, se del caso, riacquistando il luppolo ad un prezzo più elevato, a norma dell’, paragrafo 4, lettera a); b) adattare in comune questa produzione alle esigenze del mercato e migliorarla, in particolare mediante la riconversione varietale, la ristrutturazione delle piantagioni, la promozione, la ricerca nel settore della produzione, della commercializzazione e della protezione integrata; c) promuovere la razionalizzazione e la meccanizzazione delle operazioni di coltivazione e di raccolta, al fine di migliorare la redditività della produzione e la tutela dell’ambiente; d) decidere quali varietà di luppolo possono essere prodotte dai suoi soci e adottare norme comuni di produzione.
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