Art. 10
In vigore dal 23 nov 2005
1. Per la classificazione tariffaria dei prodotti di cui all’ si applicano le norme generali relative all’interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di applicazione. La nomenclatura tariffaria risultante dall’applicazione del presente regolamento è ripresa nella tariffa doganale comune.
2. Salvo disposizione contraria contenuta nel presente regolamento o adottata in applicazione del medesimo, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:
a)
la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale;
b)
l’applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.
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