Art. 14

In vigore dal 23 nov 2005
1.   Ogni contratto per la fornitura di luppolo prodotto nella Comunità, concluso tra, da una parte, un produttore o produttori associati e, dall’altra, un acquirente, è registrato dagli organismi all’uopo designati da ciascun Stato membro produttore. 2.   I contratti per la fornitura di quantitativi determinati a prezzi convenuti per un periodo che copre uno o più raccolti e stipulati anteriormente al 1o agosto dell’anno del primo raccolto interessato sono denominati «contratti stipulati in anticipo». Essi sono oggetto di registrazione separata. 3.   I dati sottoposti a registrazione possono essere impiegati soltanto ai fini dell’applicazione del presente regolamento.
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