Art. 14
In vigore dal 23 nov 2005
1. Ogni contratto per la fornitura di luppolo prodotto nella Comunità, concluso tra, da una parte, un produttore o produttori associati e, dall’altra, un acquirente, è registrato dagli organismi all’uopo designati da ciascun Stato membro produttore.
2. I contratti per la fornitura di quantitativi determinati a prezzi convenuti per un periodo che copre uno o più raccolti e stipulati anteriormente al 1o agosto dell’anno del primo raccolto interessato sono denominati «contratti stipulati in anticipo». Essi sono oggetto di registrazione separata.
3. I dati sottoposti a registrazione possono essere impiegati soltanto ai fini dell’applicazione del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:1952:oj#art-14