Art. 17
In vigore dal 23 nov 2005
Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2. Esse riguardano in particolare:
—
le caratteristiche qualitative minime di cui all’, paragrafo 2,
—
l’immissione sul mercato a norma dell’, paragrafo 2, lettera b),
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le disposizioni di cui all’, paragrafo 2, lettera g),
—
la registrazione dei contratti per la fornitura di cui all’,
—
le modalità di comunicazione dei dati di cui all’.
Storico versioni
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