Art. 17

In vigore dal 23 nov 2005
Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2. Esse riguardano in particolare: — le caratteristiche qualitative minime di cui all’, paragrafo 2, — l’immissione sul mercato a norma dell’, paragrafo 2, lettera b), — le disposizioni di cui all’, paragrafo 2, lettera g), — la registrazione dei contratti per la fornitura di cui all’, — le modalità di comunicazione dei dati di cui all’.
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Art. 17 Regolamento (UE) 2005/1952 — Testo vigente | Portale Normativo