Art. 19
In vigore dal 23 nov 2005
1. Le associazioni di produttori riconosciute a norma del regolamento (CEE) n. 1696/71 si considerano riconosciute ai sensi del presente regolamento.
2. Per agevolare la transizione dal regime del regolamento (CEE) n. 1696/71 a quello del presente regolamento, possono essere adottate disposizioni transitorie secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
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