Art. 18
In vigore dal 23 nov 2005
1. Il regolamento (CEE) n. 1696/71 è abrogato con decorrenza dal 1o gennaio 2006.
Per la Slovenia, tuttavia, l’ continua ad applicarsi fino al raccolto 2006 incluso.
I riferimenti al regolamento (CEE) n. 1696/71 s’intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza riportata in allegato.
2. I regolamenti (CEE) n. 1037/72, (CEE) n. 879/73 e (CEE) n. 1981/82 sono abrogati con decorrenza dal 1o gennaio 2006.
Per la Slovenia, tuttavia, i regolamenti (CEE) n. 1037/72 e (CEE) n. 1981/82 continuano ad applicarsi fino al raccolto 2006 incluso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:1952:oj#art-18