Art. 18

In vigore dal 23 nov 2005
1.   Il regolamento (CEE) n. 1696/71 è abrogato con decorrenza dal 1o gennaio 2006. Per la Slovenia, tuttavia, l’ continua ad applicarsi fino al raccolto 2006 incluso. I riferimenti al regolamento (CEE) n. 1696/71 s’intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza riportata in allegato. 2.   I regolamenti (CEE) n. 1037/72, (CEE) n. 879/73 e (CEE) n. 1981/82 sono abrogati con decorrenza dal 1o gennaio 2006. Per la Slovenia, tuttavia, i regolamenti (CEE) n. 1037/72 e (CEE) n. 1981/82 continuano ad applicarsi fino al raccolto 2006 incluso.
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Art. 18 Regolamento (UE) 2005/1952 — Testo vigente | Portale Normativo