Art. 16

In vigore dal 23 nov 2005
1.   La Commissione è assistita dal comitato di gestione per il luppolo (di seguito «comitato»). 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all’, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese. 3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
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