Art. 13
In vigore dal 23 nov 2005
Qualora si presenti il rischio della formazione di eccedenze o di una perturbazione nella struttura dell’approvvigionamento del mercato, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, può adottare le misure idonee per impedire lo squilibrio del mercato. Tali misure possono assumere in particolare la forma di interventi:
a)
sul potenziale di produzione;
b)
sul volume dell’offerta;
c)
sulle condizioni di commercializzazione.
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