Art. 11

In vigore dal 23 nov 2005
1.   Qualora, per effetto delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più dei prodotti di cui all’ subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 33 del trattato, possono essere applicate misure idonee negli scambi con i paesi terzi non aderenti all’Organizzazione mondiale del commercio, fintantoché sia scomparsa la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione. 2.   Qualora si delinei la situazione descritta nel paragrafo 1, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide sulle misure necessarie, che vengono comunicate agli Stati membri e devono essere applicate immediatamente. Ove la Commissione sia adita con una domanda di uno Stato membro, essa decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda. 3.   Ogni Stato membro può deferire al Consiglio le misure di cui al paragrafo 2 entro tre giorni lavorativi dalla data di notifica delle stesse. Il Consiglio si riunisce senza indugio e, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare o abrogare le misure di cui trattasi entro un mese dalla data in cui è stato adito. 4.   Le disposizioni del presente articolo si applicano tenendo conto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell’articolo 300, paragrafo 2, del trattato.
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Art. 11 Regolamento (UE) 2005/1952 — Testo vigente | Portale Normativo