Art. 1
In vigore dal 23 nov 2005
1. È istituita un’organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo, che disciplina la commercializzazione, le associazioni di produttori e gli scambi con i paesi terzi relativamente ai seguenti prodotti:
Codice NC
Designazione delle merci
1210
Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina
2. Le disposizioni del presente regolamento relative alla commercializzazione e agli scambi con i paesi terzi si applicano inoltre ai prodotti seguenti:
Codice NC
Designazione delle merci
1302 13 00
Succhi ed estratti vegetali di luppolo
Storico versioni
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