Art. 1

In vigore dal 23 nov 2005
1.   È istituita un’organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo, che disciplina la commercializzazione, le associazioni di produttori e gli scambi con i paesi terzi relativamente ai seguenti prodotti: Codice NC Designazione delle merci 1210 Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellets; luppolina 2.   Le disposizioni del presente regolamento relative alla commercializzazione e agli scambi con i paesi terzi si applicano inoltre ai prodotti seguenti: Codice NC Designazione delle merci 1302 13 00 Succhi ed estratti vegetali di luppolo
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Art. 1 Regolamento (UE) 2005/1952 — Testo vigente | Portale Normativo