Art. 2
In vigore dal 23 nov 2005
Ai fini del presente regolamento, s’intende per:
a)
«luppolo»: le infiorescenze essiccate, dette anche coni, della pianta (femmina) del luppolo rampicante (Humulus lupulus); le infiorescenze, di colore verde-giallo e di forma ovoidale, sono provviste di peduncolo e la loro sezione maggiore varia generalmente tra 2 e 5 cm;
b)
«luppolo in polvere»: il prodotto ottenuto mediante macinazione del luppolo e contenente tutti i suoi elementi naturali;
c)
«luppolo in polvere arricchito di luppolina»: il prodotto ottenuto dalla macinazione del luppolo previa eliminazione meccanica di parte delle foglie, degli steli, delle brattee e delle rachidi;
d)
«estratto di luppolo»: i prodotti concentrati ottenuti trattando il luppolo o il luppolo in polvere con un solvente;
e)
«prodotti miscelati di luppolo»: la miscela di due o più dei prodotti di cui alle lettere da a) a d).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:1952:oj#art-2