Art. 5
In vigore dal 23 nov 2005
1. I prodotti di cui all’ possono essere commercializzati o esportati soltanto previo rilascio del certificato di cui all’.
Nel caso di prodotti importati di cui all’, l’attestato di cui all’, paragrafo 2, è considerato equivalente al certificato.
2. Possono essere adottate misure derogatorie al paragrafo 1, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2:
a)
per soddisfare le esigenze commerciali di taluni paesi terzi; o
b)
per prodotti destinati ad utilizzazioni particolari.
Le misure di cui al primo comma:
a)
non devono arrecare danno allo smercio normale dei prodotti per i quali è stato rilasciato il certificato;
b)
devono essere accompagnate da garanzie intese ad evitare qualsiasi confusione con detti prodotti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:1952:oj#art-5