Art. 5

In vigore dal 23 nov 2005
1.   I prodotti di cui all’ possono essere commercializzati o esportati soltanto previo rilascio del certificato di cui all’. Nel caso di prodotti importati di cui all’, l’attestato di cui all’, paragrafo 2, è considerato equivalente al certificato. 2.   Possono essere adottate misure derogatorie al paragrafo 1, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2: a) per soddisfare le esigenze commerciali di taluni paesi terzi; o b) per prodotti destinati ad utilizzazioni particolari. Le misure di cui al primo comma: a) non devono arrecare danno allo smercio normale dei prodotti per i quali è stato rilasciato il certificato; b) devono essere accompagnate da garanzie intese ad evitare qualsiasi confusione con detti prodotti.
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