Art. 4
In vigore dal 23 nov 2005
1. I prodotti di cui all’, raccolti od ottenuti nella Comunità, sono soggetti ad una procedura di certificazione.
2. Il certificato può essere rilasciato soltanto per i prodotti che presentano le caratteristiche qualitative minime valide in una determinata fase di commercializzazione. Nel caso del luppolo in polvere, del luppolo in polvere arricchito di luppolina, dell’estratto di luppolo e dei prodotti miscelati di luppolo, il certificato può essere rilasciato soltanto se il tenore di acido alfa di questi prodotti non è inferiore a quello del luppolo da cui essi sono stati ottenuti.
3. Nel certificato devono essere indicati almeno:
a)
il luogo/i luoghi di produzione del luppolo;
b)
l’anno/gli anni di raccolta;
c)
la/le varietà.
Storico versioni
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