Art. 34
In vigore dal 9 nov 2005
L'aiuto è versato all'aggiudicatario soltanto se, entro dodici mesi dal termine di cui all', è stata fornita la prova:
a)
per il burro:
i)
che è stato fabbricato nel rispetto dei requisiti di cui all', paragrafo 1;
ii)
che è stato incorporato nei prodotti finali entro il termine di cui all' o, qualora il modo di incorporazione sia quello previsto all', paragrafo 1, lettera a), che sono stati aggiunti rivelatori a norma dell', paragrafo 1, e che è stata costituita la cauzione di trasformazione prevista dall';
b)
per il burro concentrato:
i)
che è stato fabbricato nel rispetto dei requisiti di cui all';
ii)
che è stato incorporato nei prodotti finali entro il termine di cui all' o, qualora il modo di incorporazione sia quello previsto all', paragrafo 1, lettera a), che sono stati aggiunti rivelatori a norma dell', paragrafo 1, e che è stata costituita la cauzione di trasformazione prevista dall';
c)
per la crema:
i)
che è stata fabbricata nel rispetto dei requisiti di cui all', paragrafo 1;
ii)
che è stata incorporata nei prodotti finali entro il termine di cui all' o, qualora il modo di incorporazione sia quello previsto all', paragrafo 1, lettera a), che sono stati aggiunti rivelatori a norma dell', paragrafo 1, e che è stata costituita la cauzione di trasformazione prevista dall'.
Tuttavia, non è necessario costituire la cauzione di trasformazione di cui all' qualora l'aiuto sia chiesto dopo l'esecuzione dei controlli di cui alla sezione 8 e sia fornita la prova dell'avvenuta incorporazione nei prodotti finali entro il termine di cui all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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