Art. 5
In vigore dal 9 nov 2005
1. Possono beneficiare dell'aiuto esclusivamente i seguenti prodotti:
a)
il burro prodotto direttamente ed esclusivamente con crema pastorizzata, rispondente ai requisiti di cui all', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999 e ai requisiti della categoria nazionale di qualità di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione (11), nello Stato membro nel quale è stato fabbricato e il cui imballaggio sia contrassegnato in conformità;
b)
il burro concentrato, frazionato o meno, interamente ottenuto da crema, da burro e/o da materie grasse del latte di cui al codice NC ex 0405 90 10 ;
c)
la crema, rispondente alla definizione di cui all', paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1255/1999, dei codici NC ex 0401 30 39 o ex 0401 30 99 , avente un tenore di materia grassa pari o superiore al 35 %, utilizzata direttamente e unicamente nei prodotti finali descritti nell'allegato I, formula B, del presente regolamento;
d)
i prodotti intermedi di cui all', paragrafo 1, lettera b), punto ii).
Il burro, il burro concentrato, la crema e i prodotti intermedi di cui al primo comma sono conformi ai requisiti della direttiva 92/46/CEE del Consiglio, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e l'osservanza delle prescrizioni relative alla bollatura sanitaria di cui all'allegato C, capitolo IV, lettera A, della medesima direttiva.
2. Perché il burro concentrato di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), possa beneficiare dell'aiuto, il burro concentrato e se del caso le materie grasse del latte utilizzate per la sua fabbricazione devono essere stati prodotti in uno stabilimento riconosciuto a norma dell' e rispondere ai requisiti di cui all'allegato III. La materia grassa del latte deve essere stata prodotta non oltre sei mesi prima della sua utilizzazione per la fabbricazione di burro concentrato ai sensi del presente regolamento.
Storico versioni
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