Art. 6

In vigore dal 9 nov 2005
1.   Il burro di intervento, il burro o il burro concentrato sono incorporati esclusivamente nei prodotti finali, salvi gli eventuali prodotti intermedi di cui all', in uno dei modi seguenti: a) dopo l'aggiunta dei rivelatori di cui all', paragrafo 1, i) previa trasformazione del burro di intervento in burro concentrato, in conformità dell'; oppure ii) nello stato in cui si trova; b) oppure utilizzando, nello stabilimento in cui ha luogo l'incorporazione nei prodotti finali, un quantitativo minimo di 5 t di equivalente burro al mese o un quantitativo minimo di 45 t di equivalente burro per periodo di 12 mesi, oppure gli stessi quantitativi nei prodotti intermedi: i) previa trasformazione del burro di intervento in burro concentrato, in conformità dell'; oppure ii) nello stato in cui si trova. La crema è incorporata direttamente ed esclusivamente nei prodotti finali di cui all'allegato I, formula B, in uno dei modi di cui al primo comma. 2.   Un'ulteriore trasformazione dei prodotti finali è ammessa soltanto se i prodotti ottenuti rientrano in uno dei codici NC di cui all'allegato I.
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Art. 6 Regolamento (UE) 2005/1898 — Testo vigente | Portale Normativo