Art. 1
In vigore dal 9 nov 2005
Il presente regolamento disciplina:
a)
la vendita a prezzo ridotto di burro di intervento acquistato a norma dell', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1255/1999 ed entrato all'ammasso anteriormente al 1o gennaio 2003, destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari rispondenti alla definizione di «prodotti finali» di cui all', paragrafo 1, del presente regolamento;
b)
la concessione di un aiuto per:
i)
l'utilizzazione di burro, di burro concentrato e di crema destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari rispondenti alla definizione di «prodotti finali» di cui all', paragrafo 1;
ii)
burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità;
iii)
l'acquisto di burro da parte di istituzioni e collettività senza fini di lucro.
Storico versioni
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