Art. 4
In vigore dal 9 nov 2005
1. Ai fini del presente capitolo si intende per:
a)
«prodotti finali», i prodotti ricompresi in uno dei codici NC elencati nell'allegato I, ripartiti in base alla formula A o alla formula B definite nel medesimo allegato;
b)
«prodotti intermedi»,
i)
i prodotti diversi da quelli di cui ai codici NC da 0401 a 0406 e diversi dalle miscele di cui all'allegato II;
ii)
i prodotti di cui al codice NC 0405 10 30 , con un tenore di grasso butirrico pari almeno all'82 % e ottenuti esclusivamente da burro concentrato di cui all' o all', con o senza aggiunta di crema, in uno stabilimento a tal fine riconosciuto a norma dell', a condizione che vi siano stati aggiunti i rivelatori di cui all', paragrafo 1;
c)
«partita di fabbricazione», un quantitativo di prodotti intermedi o di prodotti finali fabbricati con burro di intervento, burro, burro concentrato o crema, identificato in rapporto alla totalità o a parte di un'offerta quale descritta all';
d)
«tonnellata di equivalente burro», una tonnellata di burro con un tenore di materia grassa del latte dell'82 %, oppure 0,82 tonnellate di burro concentrato, oppure 2,34 tonnellate di crema.
2. Ai fini dell'applicazione del presente capitolo, fatta eccezione per gli e la sezione 8, l'Unione economica belgo-lussemburghese è considerata come un unico Stato membro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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