Art. 9

In vigore dal 9 nov 2005
1.   Se il burro viene fabbricato in uno stabilimento e l'aggiunta di rivelatori o l'incorporazione del burro, con o senza rivelatori, a uno stadio intermedio in prodotti diversi dai prodotti finali avvengono in uno stabilimento diverso, il burro deve essere imballato preliminarmente a queste ultime operazioni a norma dell', paragrafo 1, primo comma, lettera a). Se tutte le suddette operazioni sono effettuate nello stesso stabilimento, non è necessario procedere all'imballaggio preliminare del prodotto. 2.   Se la fabbricazione del burro concentrato, ai sensi dell', paragrafo 1, primo comma, lettera b), con o senza aggiunta di rivelatori, oppure la trasformazione del burro di intervento in burro concentrato a norma dell', oppure l'aggiunta di rivelatori al burro o, a seconda dei casi, alla crema, hanno luogo in uno stabilimento diverso da quello dell'incorporazione nei prodotti finali o eventualmente nei prodotti intermedi di cui all', il burro concentrato, il burro di intervento, il burro o la crema vengono condizionati in imballaggi chiusi di peso netto non inferiore a 10 kg per quanto riguarda il burro concentrato o il burro, fatta salva la possibilità di un sottocondizionamento, e non inferiore a 25 kg per quanto riguarda la crema. Il burro concentrato e la crema possono anche essere trasportati in cisterne o contenitori. Prima di essere incorporato nei prodotti finali, il burro concentrato può essere riconfezionato in imballaggi chiusi, secondo le modalità previste al presente articolo, presso uno stabilimento a tal fine riconosciuto ai sensi dell'. 3.   Gli imballaggi di cui al paragrafo 2 recano, in caratteri chiaramente visibili e leggibili, il riferimento al presente regolamento e alla destinazione (formula A o formula B), un riferimento al numero della gara, eventualmente in codice, apposto sull'imballaggio originale, per consentire all'organismo competente di verificare il rispetto della data limite di incorporazione, nonché: a) nel caso del burro concentrato, una o più delle diciture di cui all'allegato VII, punto 1, lettera a), con la dicitura «contenente rivelatori» se vi è stata aggiunta di rivelatori; b) nel caso del burro di intervento e del burro contenente rivelatori, una o più delle diciture di cui all'allegato VII, punto 1, lettera b); c) nel caso della crema contenente rivelatori, una o più delle diciture di cui all'allegato VII, punto 1, lettera c). 4.   La materia grassa del latte prodotta preventivamente in uno stabilimento riconosciuto a norma dell' e destinata alla fabbricazione di burro concentrato ai sensi dell', paragrafo 1, primo comma, lettera b), è condizionata in imballaggi chiusi di peso netto non inferiore a 10 kg, recanti in caratteri chiaramente visibili e leggibili: a) il riferimento al numero dello stabilimento e alla data della produzione, per consentire all'organismo competente di verificare il rispetto del termine di sei mesi di cui all', paragrafo 2, e dei requisiti elencati all'allegato III; b) una o più delle altre diciture elencate nell'allegato VII, punto 1, lettera d). La materia grassa del latte può anche essere immagazzinata e trasportata in cisterne o contenitori, a condizione che possa esserne identificata l'origine.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2005:1898:oj#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo