Art. 14
In vigore dal 9 nov 2005
I rispettivi riconoscimenti sono concessi, con un numero progressivo, dallo Stato membro nel cui territorio ha luogo:
a)
la fabbricazione di burro concentrato, ai sensi dell', paragrafo 1, primo comma, lettera b), o la fabbricazione di materia grassa del latte, a seconda dei casi;
b)
l'aggiunta dei rivelatori al burro di intervento, al burro o alla crema;
c)
l'incorporazione in prodotti intermedi;
d)
se l'incorporazione avviene nel modo previsto all', paragrafo 1, lettera b), l'incorporazione nei prodotti finali;
e)
la trasformazione del burro di intervento in burro concentrato, in conformità dell';
f)
il ricondizionamento di burro concentrato a norma dell', paragrafo 2.
Storico versioni
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