Art. 14

In vigore dal 9 nov 2005
I rispettivi riconoscimenti sono concessi, con un numero progressivo, dallo Stato membro nel cui territorio ha luogo: a) la fabbricazione di burro concentrato, ai sensi dell', paragrafo 1, primo comma, lettera b), o la fabbricazione di materia grassa del latte, a seconda dei casi; b) l'aggiunta dei rivelatori al burro di intervento, al burro o alla crema; c) l'incorporazione in prodotti intermedi; d) se l'incorporazione avviene nel modo previsto all', paragrafo 1, lettera b), l'incorporazione nei prodotti finali; e) la trasformazione del burro di intervento in burro concentrato, in conformità dell'; f) il ricondizionamento di burro concentrato a norma dell', paragrafo 2.
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