Art. 19

In vigore dal 9 nov 2005
L'organismo di intervento adotta le disposizioni necessarie per consentire agli interessati di esaminare a loro spese, prima dell'offerta, campioni prelevati dal burro posto in vendita.
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Art. 19 Regolamento (UE) 2005/1898 — Testo vigente | Portale Normativo