Art. 22

In vigore dal 9 nov 2005
1.   Le offerte relative alla vendita di burro di intervento sono inoltrate all'organismo di intervento che detiene il burro. 2.   L'offerta reca: a) il nome e l'indirizzo del concorrente; b) il quantitativo richiesto; c) la destinazione del burro (formula A o formula B), il modo di incorporazione prescelto ai sensi dell', paragrafo 1, e, se del caso, la fabbricazione di prodotti intermedi di cui all', paragrafo 1, lettera b), punto ii); d) il prezzo offerto per 100 kg di burro, imposte interne escluse, franco deposito frigorifero, espresso in euro; e) eventualmente, lo Stato membro nel cui territorio sarà effettuata l'incorporazione del burro nei prodotti finali o la trasformazione del burro in burro concentrato o l'aggiunta al burro dei rivelatori, ovvero la fabbricazione dei prodotti intermedi; f) se del caso, il deposito frigorifero nel quale si trova il burro, ed eventualmente un deposito frigorifero di sostituzione; g) se del caso, l'indicazione del tipo di burro di cui all', paragrafo 6, lettera e), del regolamento (CE) n. 2771/1999 (dolce o altro), per cui è presentata l'offerta.
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