Art. 22
In vigore dal 9 nov 2005
1. Le offerte relative alla vendita di burro di intervento sono inoltrate all'organismo di intervento che detiene il burro.
2. L'offerta reca:
a)
il nome e l'indirizzo del concorrente;
b)
il quantitativo richiesto;
c)
la destinazione del burro (formula A o formula B), il modo di incorporazione prescelto ai sensi dell', paragrafo 1, e, se del caso, la fabbricazione di prodotti intermedi di cui all', paragrafo 1, lettera b), punto ii);
d)
il prezzo offerto per 100 kg di burro, imposte interne escluse, franco deposito frigorifero, espresso in euro;
e)
eventualmente, lo Stato membro nel cui territorio sarà effettuata l'incorporazione del burro nei prodotti finali o la trasformazione del burro in burro concentrato o l'aggiunta al burro dei rivelatori, ovvero la fabbricazione dei prodotti intermedi;
f)
se del caso, il deposito frigorifero nel quale si trova il burro, ed eventualmente un deposito frigorifero di sostituzione;
g)
se del caso, l'indicazione del tipo di burro di cui all', paragrafo 6, lettera e), del regolamento (CE) n. 2771/1999 (dolce o altro), per cui è presentata l'offerta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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