Art. 23

In vigore dal 9 nov 2005
1.   Le offerte relative alla concessione di un aiuto sono presentate: a) se si ricorre al modo di incorporazione di cui all', paragrafo 1, lettera a), presso l'organismo di intervento dello Stato membro sul cui territorio avrà luogo l'aggiunta dei rivelatori; b) se si ricorre al modo di incorporazione di cui all', paragrafo 1, lettera b), presso l'organismo di intervento dello Stato membro sul cui territorio avrà luogo la prima delle seguenti operazioni: i) la fabbricazione del burro concentrato; ii) l'incorporazione del burro nei prodotti intermedi; o iii) l'incorporazione del burro o della crema nei prodotti finali. 2.   L'offerta reca: a) il nome e l'indirizzo del concorrente; b) il quantitativo di crema, di burro o di burro concentrato, eventualmente contenenti rivelatori, per il quale è chiesto l'aiuto, precisando, per il burro, il tenore minimo di materia grassa; c) la destinazione (formula A o formula B), il modo di incorporazione prescelto ai sensi dell', paragrafo 1 e, se del caso, la fabbricazione dei prodotti intermedi di cui all', paragrafo 1, lettera b), punto ii); d) l'importo proposto dell'aiuto, in euro, per 100 kg di crema, di burro o di burro concentrato, tenendo conto eventualmente del peso dei rivelatori descritti negli allegati IV, V e VI.
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Art. 23 Regolamento (UE) 2005/1898 — Testo vigente | Portale Normativo