Art. 23
In vigore dal 9 nov 2005
1. Le offerte relative alla concessione di un aiuto sono presentate:
a)
se si ricorre al modo di incorporazione di cui all', paragrafo 1, lettera a), presso l'organismo di intervento dello Stato membro sul cui territorio avrà luogo l'aggiunta dei rivelatori;
b)
se si ricorre al modo di incorporazione di cui all', paragrafo 1, lettera b), presso l'organismo di intervento dello Stato membro sul cui territorio avrà luogo la prima delle seguenti operazioni:
i)
la fabbricazione del burro concentrato;
ii)
l'incorporazione del burro nei prodotti intermedi; o
iii)
l'incorporazione del burro o della crema nei prodotti finali.
2. L'offerta reca:
a)
il nome e l'indirizzo del concorrente;
b)
il quantitativo di crema, di burro o di burro concentrato, eventualmente contenenti rivelatori, per il quale è chiesto l'aiuto, precisando, per il burro, il tenore minimo di materia grassa;
c)
la destinazione (formula A o formula B), il modo di incorporazione prescelto ai sensi dell', paragrafo 1 e, se del caso, la fabbricazione dei prodotti intermedi di cui all', paragrafo 1, lettera b), punto ii);
d)
l'importo proposto dell'aiuto, in euro, per 100 kg di crema, di burro o di burro concentrato, tenendo conto eventualmente del peso dei rivelatori descritti negli allegati IV, V e VI.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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