Art. 21
In vigore dal 9 nov 2005
1. L'offerta è valida soltanto se:
a)
verte su un solo e identico prodotto (burro di intervento o crema o burro o burro concentrato), avente, nel caso del burro, lo stesso tenore di materia grassa (pari o superiore all'82 %, oppure pari o superiore all'80 % ma inferiore all'82 %), la stessa destinazione (formula A o formula B) e lo stesso modo di incorporazione ai sensi dell';
b)
riguarda un quantitativo di almeno 5 tonnellate di burro, o 12 tonnellate di crema o 4 tonnellate di burro concentrato o, se il quantitativo disponibile in un deposito è inferiore, il quantitativo disponibile costituisce il quantitativo minimo dell'offerta;
c)
è accompagnata dall'impegno scritto dell'offerente di incorporare il burro di intervento, il burro o il burro concentrato o la crema, o di farli incorporare, in prodotti finali a norma dell';
d)
salvo il disposto dell', paragrafo 5, il concorrente allega una dichiarazione con la quale rinuncia ad ogni reclamo concernente la qualità e le caratteristiche del burro di intervento eventualmente aggiudicatogli;
e)
è fornita la prova che il concorrente ha costituito, prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la cauzione di gara di cui all', paragrafo 1, per la gara parziale di cui trattasi.
2. Gli impegni e le dichiarazioni di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), trasmessi inizialmente all'organismo di intervento, valgono come tacito rinnovo per le offerte successive, fino all'espressa denuncia da parte del concorrente o fino a quando l'organismo di intervento accerti la mancata osservanza di tali impegni, a condizione:
a)
che l'offerente precisi nell'offerta iniziale che intende avvalersi del disposto del presente paragrafo;
b)
che le offerte successive facciano riferimento al presente paragrafo e alla data dell'offerta iniziale.
3. L'offerta non può essere ritirata dopo la scadenza del termine, di cui all', paragrafo 3, per la presentazione delle offerte relative alla gara parziale di cui trattasi.
Storico versioni
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