Art. 8

In vigore dal 9 nov 2005
1.   Se si utilizza il modo di incorporazione previsto all', paragrafo 1, lettera a), sono aggiunti, ad esclusione di qualsiasi altro prodotto e con un procedimento atto a garantirne una ripartizione omogenea, secondo i quantitativi minimi prescritti: a) i rivelatori di cui all'allegato IV, se il burro di intervento, il burro o il burro concentrato è destinato ad essere incorporato in prodotti corrispondenti alla formula A di cui all'allegato I (in appresso «formula A»); b) i rivelatori di cui all'allegato V, se il burro di intervento, il burro o il burro concentrato è destinato ad essere incorporato in prodotti corrispondenti alla formula B di cui all'allegato I (in appresso «formula B»); c) i rivelatori di cui all'allegato VI, nel caso della crema. Per il burro concentrato i rivelatori di cui al primo comma, lettere a) e b), sono aggiunti durante o immediatamente dopo la fabbricazione, nello stesso stabilimento. 2.   Se, in particolare a causa di una ripartizione non omogenea o dell'incorporazione di quantitativi insufficienti, il dosaggio di ciascuno dei rivelatori di cui agli allegati IV e V e al punto 1 dell'allegato VI, risulta inferiore ai quantitativi minimi prescritti di oltre il 5 % ma di meno del 30 %, la cauzione di trasformazione di cui all' è incamerata, o l'aiuto è ridotto dell'1,5 % per ogni punto percentuale al di sotto dei quantitativi minimi prescritti. Se il contenuto di ciascuno dei rivelatori risulta essere inferiore ai quantitativi minimi prescritti in misura pari o superiore al 30 %, nel caso del burro di intervento la cauzione di trasformazione in cui all' viene incamerata e nel caso dei prodotti di cui all', paragrafo 1, l'aiuto non viene versato. Per i rivelatori organolettici, il disposto del primo comma non si applica qualora i prodotti elencati all'allegato IV, punto I, lettera a), e punto II, lettera a), all'allegato V, punto I, lettera a), e punto II, lettera a), e all'allegato VI, punto 1, lettera a), vengano aggiunti in quantitativi che consentano di percepirne il sapore, il colore o l'aroma fino all'incorporazione nei prodotti finali o, se del caso, nei prodotti intermedi di cui all'. Se il tenore di trigliceridi dell'acido enantico di cui all'allegato IV, punto I, lettera b), e punto II, lettera b), e di cui all'allegato VI, punto 1, lettera b), supera i quantitativi prescritti di oltre il 20 %, non viene versato alcun aiuto per l'intero quantitativo di tale rivelatore. Il tenore e il quantitativo del rivelatore sono calcolati in base alla media aritmetica dei valori riscontrati nei campioni prelevati. 3.   L'organismo competente designato dallo Stato membro si accerta che siano state rispettate la composizione e le caratteristiche, in particolare il grado di purezza, dei prodotti elencati negli allegati IV, V e VI, nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 213/2001 della Commissione (12).
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