Art. 6
In vigore dal 9 nov 2005
1. Il burro di intervento, il burro o il burro concentrato sono incorporati esclusivamente nei prodotti finali, salvi gli eventuali prodotti intermedi di cui all', in uno dei modi seguenti:
a)
dopo l'aggiunta dei rivelatori di cui all', paragrafo 1,
i)
previa trasformazione del burro di intervento in burro concentrato, in conformità dell';
oppure
ii)
nello stato in cui si trova;
b)
oppure utilizzando, nello stabilimento in cui ha luogo l'incorporazione nei prodotti finali, un quantitativo minimo di 5 t di equivalente burro al mese o un quantitativo minimo di 45 t di equivalente burro per periodo di 12 mesi, oppure gli stessi quantitativi nei prodotti intermedi:
i)
previa trasformazione del burro di intervento in burro concentrato, in conformità dell';
oppure
ii)
nello stato in cui si trova.
La crema è incorporata direttamente ed esclusivamente nei prodotti finali di cui all'allegato I, formula B, in uno dei modi di cui al primo comma.
2. Un'ulteriore trasformazione dei prodotti finali è ammessa soltanto se i prodotti ottenuti rientrano in uno dei codici NC di cui all'allegato I.
Storico versioni
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