Art. 38

In vigore dal 9 nov 2005
1.   I controlli degli stabilimenti per quanto riguarda l'incorporazione del burro concentrato, del burro di intervento o del burro nei prodotti intermedi, sono realizzati sul posto e senza preavviso, in funzione del programma di fabbricazione di cui all', paragrafo 1, lettera h), con una frequenza variabile in funzione dei quantitativi utilizzati, ma almeno una volta al mese. I controlli vertono, in particolare, sulle condizioni di fabbricazione dei prodotti intermedi e sul rispetto del loro tenore di grasso butirrico, quale dichiarato in conformità dell', paragrafo 1, terzo comma, mediante: a) l'ispezione dei registri di cui all', paragrafo 1, lettera f), al fine di verificare la composizione dichiarata dei prodotti intermedi fabbricati; b) l'esame dei grassi butirrici utilizzati, eventualmente mediante prelievo di campioni, la verifica dell'assenza di materie grasse non provenienti dal latte nei grassi butirrici utilizzati e il prelievo di campioni di prodotti intermedi per verificare la composizione indicata nei registri succitati; c) il controllo delle entrate di grasso butirrico e delle uscite dei prodotti intermedi fabbricati. 2.   I controlli di cui al paragrafo 1 sono completati dalla verifica del rispetto delle condizioni di riconoscimento dello stabilimento e, eventualmente, della contabilità di cui all', paragrafo 1, lettera b), nonché da un esame approfondito dei registri effettuato come segue: a) per sondaggio, se l'incorporazione avviene nel modo indicato all', paragrafo 1, lettera a); b) per ciascuna partita di fabbricazione di prodotti intermedi, se l'incorporazione avviene nel modo indicato all', paragrafo 1, lettera b).
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Art. 38 Regolamento (UE) 2005/1898 — Testo vigente | Portale Normativo