Art. 35
In vigore dal 9 nov 2005
1. Salvo forza maggiore, l'aiuto è versato entro 60 giorni dalla presentazione all'organismo di intervento delle prove di cui all', paragrafo 1, proporzionalmente ai quantitativi per i quali tali prove sono fornite.
Tuttavia, lo Stato membro può limitare il pagamento dell'aiuto a una sola domanda per mese e per gara.
2. Salvo forza maggiore, qualora il termine fissato all' sia superato di meno di 60 giorni in caso di ricorso al modo di incorporazione previsto all', paragrafo 1, lettera b), l'aiuto è ridotto di 6 EUR/t di equivalente burro al giorno.
Al termine di tale periodo di 59 giorni, l'importo residuo dell'aiuto è ridotto del 15 % e quindi del 2 % per ogni giorno di ritardo supplementare.
3. Qualora l'aggiudicatario adduca un motivo di forza maggiore per ottenere il pagamento dell'aiuto o quando è in corso un'inchiesta amministrativa sul diritto all'aiuto, il pagamento è effettuato solo dopo che tale diritto sia stato riconosciuto.
Storico versioni
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