Art. 37

In vigore dal 9 nov 2005
1.   Nel corso della fabbricazione del burro concentrato, ai sensi dell', paragrafo 1, primo comma, lettera b), con o senza aggiunta di rivelatori, o nel corso della fabbricazione di materie grasse del latte ai sensi dell', paragrafo 2, o nel corso della trasformazione di burro di intervento in burro concentrato a norma dell', o nel corso dell'aggiunta di rivelatori alla crema, al burro di intervento o al burro, oppure nel corso del ricondizionamento di cui all', paragrafo 2, secondo comma, l'organismo competente procede ad un controllo in loco senza preavviso, in funzione del programma di fabbricazione trasmesso dallo stabilimento a norma dell', paragrafo 1, lettera h), in modo che ogni offerta, ai sensi dell', sia sottoposta ad almeno un controllo e, nel caso delle materie grasse del latte destinate alla fabbricazione di burro concentrato, almeno una volta al mese. Ai fini del controllo della qualità, gli Stati membri possono, previo accordo della Commissione, istituire un sistema di autocontrollo per taluni stabilimenti riconosciuti. 2.   I controlli comportano il prelievo di campioni dei prodotti ottenuti e l'esame del grasso butirrico utilizzato, se del caso a campione, e verte in particolare sulle condizioni di fabbricazione e sulla quantità e composizione del prodotto ottenuto, in funzione del burro o della crema utilizzati, nonché sull'assenza di materie grasse non provenienti dal latte nel prodotto ottenuto oppure, eventualmente, nel grasso butirrico utilizzato. 3.   I controlli sono periodicamente completati, ad una frequenza variabile in funzione dei quantitativi trasformati, ma comunque almeno ogni sei mesi, da un esame approfondito e a campione dei registri di cui all', paragrafo 1, lettere f) e g), e, eventualmente, della contabilità di cui all', paragrafo 1, lettera b), e dalla verifica del rispetto delle condizioni di riconoscimento dello stabilimento.
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