Art. 41
In vigore dal 9 nov 2005
1. Se il modo di incorporazione utilizzato è quello previsto all', paragrafo 1, lettera a), i controlli di cui all', paragrafo 1, si considerano effettuati se l'aggiudicatario o, se del caso, il venditore presenta una dichiarazione dell'utilizzatore finale o, eventualmente, dell'ultimo venditore, che si applica a tutte le vendite, nella quale quest'ultimo:
a)
conferma il proprio impegno, che figura nel contratto di vendita in conformità dell', paragrafo 1, lettera d), punto iii), di effettuare l'incorporazione nei prodotti finali;
b)
riconosce di essere a conoscenza delle sanzioni — stabilite o da stabilire dallo Stato membro — nelle quali può incorrere se, in occasione di un controllo effettuato dalle autorità pubbliche, risulti che non ha rispettato l'impegno di cui alla lettera a).
2. Se l'impegno di cui al paragrafo 1, lettera a), non è rispettato, nel caso in cui l'aiuto sia già stato corrisposto e la cauzione sia già stata svincolata è dovuta all'organismo di intervento una somma pari all'importo della cauzione di trasformazione, di cui all', per i quantitativi in causa.
Storico versioni
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