Art. 45
In vigore dal 9 nov 2005
1. Il regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione (13) si applica, in quanto compatibile, ai prodotti di cui al presente capitolo, salvo altrimenti disposto da quest'ultimo.
Le misure di controllo di cui all' del regolamento (CEE) n. 3002/92 si applicano anche ai prodotti di cui all' del presente regolamento, dall'inizio delle operazioni di cui all' oppure, nel caso del burro concentrato senza aggiunta di rivelatori, a partire dalla data di fabbricazione oppure, nel caso del burro senza rivelatori incorporato nei prodotti intermedi, a partire da tale incorporazione fino all'incorporazione nei prodotti finali.
Le diciture specifiche da apporre nelle caselle 104 e 106 dell'esemplare di controllo T 5 figurano nell'allegato XIII.
2. Nel caso in cui l'aggiunta dei rivelatori al burro o alla crema o l'incorporazione del burro o della crema nei prodotti finali o, eventualmente, nei prodotti intermedi, avvengano in uno Stato membro che non è quello di fabbricazione, il burro o la crema sono accompagnati da un certificato rilasciato dall'organismo competente dello Stato membro che attesti il rispetto delle condizioni di cui all'.
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