Art. 47

In vigore dal 9 nov 2005
1.   È concesso un aiuto per il burro concentrato, frazionato o meno, con un tenore minimo di materie grasse del 96 %, prodotto in uno stabilimento riconosciuto in conformità dell' utilizzando burro o crema e rispondente ai requisiti specificati nell'allegato XIV. Il burro concentrato è destinato al consumo diretto nella Comunità. Il burro concentrato soddisfa i requisiti della direttiva 92/46/CEE, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e l'osservanza delle prescrizioni relative alla bollatura sanitaria di cui all'allegato C, capitolo IV, lettera A, della medesima direttiva. 2.   L'aiuto è concesso dallo Stato membro sul cui territorio la crema o il burro sono trasformati in burro concentrato in base alle formule riportate nell'allegato XIV. 3.   L'aiuto è fissato in euro, secondo la procedura di gara permanente gestita da ciascun organismo di intervento.
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Art. 47 Regolamento (UE) 2005/1898 — Testo vigente | Portale Normativo