Art. 48
In vigore dal 9 nov 2005
Ai fini del presente capitolo si intende per:
a)
«consumo diretto», gli acquisti da parte dei consumatori, per l'utilizzazione finale, compresi gli acquisti effettuati da alberghi, ristoranti, cliniche, ospizi, convitti, prigioni e stabilimenti analoghi, ai fini della preparazione di piatti destinati ad essere consumati direttamente;
b)
«presa in consegna da parte dei commercianti al dettaglio», gli acquisti effettuati dalle aziende di cui alla lettera a) così come gli acquisti effettuati da aziende di distribuzione il cui accesso è riservato ai titolari di una tessera di acquirente («cash and carry») e dai dipartimenti acquisti di aziende di distribuzione al dettaglio;
c)
«partita di fabbricazione», un quantitativo di burro concentrato prodotto in una sola unità di fabbricazione e corrispondente alla totalità o a parte di un'offerta quale descritta all'.
Storico versioni
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