Art. 46
In vigore dal 9 nov 2005
Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
1)
anteriormente al 1o marzo, al 1o giugno, al 1o settembre e al 1o dicembre, per il trimestre precedente dell'anno civile:
a)
i dati figuranti nei moduli di cui agli allegati da VIII a XI;
b)
i prezzi pagati per i prodotti sovvenzionati, in media ponderata con indicazione dei valori estremi, quali dichiarati dagli utilizzatori finali secondo le modalità definite dallo Stato membro o determinati per sondaggio effettuato dallo Stato membro;
c)
i casi di mancata osservanza delle condizioni di cui all';
2)
anteriormente al 1o marzo di ogni anno, per l'anno precedente,
a)
i dati figuranti nel modulo di cui all'allegato XII;
b)
il numero di cambiamenti di destinazione, con i relativi quantitativi e le destinazioni, autorizzati in forza dell';
c)
i casi di applicazione dell', paragrafo 2.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare il rispetto degli obblighi di cui all', paragrafo 1, lettera i), e all', paragrafo 1, lettera d), punto vii).
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