Art. 29
In vigore dal 9 nov 2005
1. Per ragioni commerciali imperative e debitamente giustificate, l'organismo di intervento autorizza, sotto il suo controllo e nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento, un cambiamento di destinazione o di modo di incorporazione per la totalità dell'offerta di cui all'.
Se il modo di incorporazione è quello previsto all', paragrafo 1, lettera a), l'autorizzazione deve essere ottenuta prima dell'aggiunta di rivelatori.
Qualora il prezzo minimo di vendita o eventualmente l'importo massimo dell'aiuto di cui all', paragrafo 1, siano identici per la formula A e la formula B, l'autorità competente può autorizzare, per la totalità dell'offerta di cui all', sotto il suo controllo e nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento, un cambiamento di destinazione tra queste due formule, su richiesta dell'aggiudicatario.
2. Se per ragioni commerciali imperative le esigenze principali di cui all', paragrafo 2, lettera a), punto ii), o lettera b), non sono soddisfatte per i prodotti da incorporare nel modo descritto all', paragrafo 1, lettera a), l'organismo competente può autorizzare l'aggiudicatario, su sua richiesta presentata entro il termine stabilito all', a sottoporre nuovamente a lavorazione i prodotti, sotto il suo controllo e nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento, nello stesso stabilimento riconosciuto per l'aggiunta di rivelatori, a condizione che non vi siano modifiche della destinazione o del modo di incorporazione indicati nell'offerta.
In questi casi la cauzione di trasformazione di cui all' è incamerata nella misura del 15 % o l'aiuto è ridotto del 15 %.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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