Art. 31

In vigore dal 9 nov 2005
1.   L'organismo di intervento informa immediatamente i concorrenti dell'esito della loro partecipazione alla gara parziale. 2.   Prima di prendere in consegna il burro e nel termine di cui all', paragrafo 2, l'aggiudicatario versa all'organismo di intervento, per ogni quantitativo che intende ritirare, l'importo corrispondente alla propria offerta e costituisce la cauzione di trasformazione di cui all'. 3.   Salvo forza maggiore, se l'aggiudicatario non ha rispettato il disposto del paragrafo 2 entro il termine fissato, oltre all'incameramento della cauzione di gara di cui all', paragrafo 1, la vendita è annullata per i quantitativi di cui trattasi.
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Art. 31 Regolamento (UE) 2005/1898 — Testo vigente | Portale Normativo