Art. 32

In vigore dal 9 nov 2005
1.   Eseguito il versamento dell'importo di cui all', paragrafo 2, e costituita la cauzione di trasformazione di cui all', l'organismo di intervento rilascia un buono di ritiro nel quale sono indicati: a) il quantitativo per il quale sono soddisfatte le condizioni di cui all', paragrafo 2, e l'offerta alla quale si riferisce, identificata da un numero progressivo; b) il deposito frigorifero nel quale è immagazzinato il burro; c) il termine ultimo per il ritiro del burro; d) il termine ultimo per l'incorporazione nei prodotti finali; e) il modo di incorporazione prescelto a norma dell', paragrafo 1; f) la destinazione (formula A o formula B). 2.   Entro 45 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l'aggiudicatario prende in consegna il burro che gli è stato aggiudicato. La presa in consegna può essere frazionata. Nel caso in cui il versamento dell'importo di cui all', paragrafo 2, sia stato effettuato e sia stata costituita la cauzione di trasformazione di cui all', ma il burro non sia stato preso in consegna entro il termine di cui al primo comma, il magazzinaggio del burro è a carico e a rischio dell'aggiudicatario a decorrere dal giorno successivo al termine riferito al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo. 3.   L'organismo di intervento consegna il burro in imballaggi recanti, in caratteri chiaramente visibili e leggibili, l'indicazione del presente regolamento, nonché della destinazione (formula A o formula B) e del modo di incorporazione prescelto ai sensi dell', paragrafo 1. Il burro rimane nel suo imballaggio d'origine sino all'inizio del processo di incorporazione ai sensi dell', paragrafo 1.
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