Art. 51

In vigore dal 9 nov 2005
1.   Le offerte sono presentate all'organismo di intervento dello Stato membro sul cui territorio è fabbricato il burro concentrato. 2.   Nell'offerta sono precisati: a) il nome e l'indirizzo del concorrente; b) l'importo dell'aiuto proposto, in euro per 100 kg di burro concentrato; c) il quantitativo di burro concentrato, compresi i rivelatori, per i quali è chiesto l'aiuto; d) il nome e l'indirizzo dello stabilimento nel quale sarà fabbricato l'intero quantitativo di burro concentrato, saranno aggiunti i rivelatori e sarà effettuato l'imballaggio, a norma degli , ed eventualmente dello stabilimento in cui l'intero quantitativo di burro concentrato sarà imballato ai fini della commercializzazione ai sensi dell', paragrafo 1, secondo comma.
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