Art. 54

In vigore dal 9 nov 2005
L'importo massimo dell'aiuto è fissato tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara parziale e secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1255/1999. Secondo la stessa procedura si può decidere di non dare seguito alla gara. L'importo della cauzione di destinazione di cui all', paragrafo 4, è fissato contemporaneamente all'aiuto, secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1255/1999. L'importo della cauzione è fissato per 100 kg in funzione dell'importo dell'aiuto.
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Art. 54 Regolamento (UE) 2005/1898 — Testo vigente | Portale Normativo