Art. 57

In vigore dal 9 nov 2005
1.   Salvo forza maggiore, l'aiuto è versato all'aggiudicatario: a) entro 60 giorni dalla data in cui è fornita la prova che il burro concentrato è stato fabbricato a norma dell', paragrafo 1, che vi sono stati aggiunti rivelatori e che è stato imballato a norma degli articoli da 59 a 62, e proporzionalmente ai quantitativi per i quali è stata fornita tale prova; b) previa costituzione della cauzione di destinazione di cui all', paragrafo 4. 2.   Qualora l'aggiudicatario adduca un motivo di forza maggiore per ottenere il pagamento dell'aiuto o quando è in corso un'indagine amministrativa sul diritto all'aiuto, il pagamento è effettuato solo dopo che tale diritto sia stato riconosciuto.
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Art. 57 Regolamento (UE) 2005/1898 — Testo vigente | Portale Normativo