Art. 57
In vigore dal 9 nov 2005
1. Salvo forza maggiore, l'aiuto è versato all'aggiudicatario:
a)
entro 60 giorni dalla data in cui è fornita la prova che il burro concentrato è stato fabbricato a norma dell', paragrafo 1, che vi sono stati aggiunti rivelatori e che è stato imballato a norma degli articoli da 59 a 62, e proporzionalmente ai quantitativi per i quali è stata fornita tale prova;
b)
previa costituzione della cauzione di destinazione di cui all', paragrafo 4.
2. Qualora l'aggiudicatario adduca un motivo di forza maggiore per ottenere il pagamento dell'aiuto o quando è in corso un'indagine amministrativa sul diritto all'aiuto, il pagamento è effettuato solo dopo che tale diritto sia stato riconosciuto.
Storico versioni
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