Art. 61

In vigore dal 9 nov 2005
1.   Il burro concentrato a cui sono stati incorporati rivelatori secondo la formula I o II di cui all'allegato XIV è condizionato in imballaggi chiusi. In base ai prodotti incorporati a norma dell' e tenuto conto delle disposizioni nazionali in materia di denominazione degli alimenti, gli imballaggi recano, in caratteri identici e chiaramente visibili e leggibili, una o più delle diciture elencate nell'allegato XV, punto 1 o rispettivamente punto 2. 2.   Gli imballaggi di cui al paragrafo 1 hanno un contenuto netto massimo di 3 kg.
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Art. 61 Regolamento (UE) 2005/1898 — Testo vigente | Portale Normativo