Art. 66

In vigore dal 9 nov 2005
Gli Stati membri procedono, a loro spese, in particolare ai controlli di cui alla presente sezione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2005:1898:oj#art-66

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 66 Regolamento (UE) 2005/1898 — Testo vigente | Portale Normativo