Art. 65
In vigore dal 9 nov 2005
1. Il riconoscimento è revocato qualora non siano più soddisfatte le condizioni di cui all', paragrafo 2, lettere da a) a d).
Su richiesta dello stabilimento interessato, il riconoscimento può essere ripristinato dopo un periodo di sei mesi, dopo un controllo approfondito dal quale risulti che i requisiti sono soddisfatti.
2. Qualora risulti che uno stabilimento è venuto meno ad uno degli obblighi di cui all', paragrafo 2, lettere e) e f), o a un altro obbligo derivante dal presente regolamento, salvo in caso di forza maggiore, il riconoscimento viene sospeso per un periodo da uno a dodici mesi, proporzionalmente alla gravità dell'inadempienza. Il riconoscimento può essere ripristinato solo su richiesta dello stabilimento accompagnata dagli impegni previsti all', paragrafo 2, lettere e) e f).
Lo Stato membro può decidere di non imporre la sospensione di cui al primo comma qualora si accerti che l'irregolarità non è stata commessa intenzionalmente o per colpa grave e comporta conseguenze di minima importanza.
Storico versioni
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