Art. 65

In vigore dal 9 nov 2005
1.   Il riconoscimento è revocato qualora non siano più soddisfatte le condizioni di cui all', paragrafo 2, lettere da a) a d). Su richiesta dello stabilimento interessato, il riconoscimento può essere ripristinato dopo un periodo di sei mesi, dopo un controllo approfondito dal quale risulti che i requisiti sono soddisfatti. 2.   Qualora risulti che uno stabilimento è venuto meno ad uno degli obblighi di cui all', paragrafo 2, lettere e) e f), o a un altro obbligo derivante dal presente regolamento, salvo in caso di forza maggiore, il riconoscimento viene sospeso per un periodo da uno a dodici mesi, proporzionalmente alla gravità dell'inadempienza. Il riconoscimento può essere ripristinato solo su richiesta dello stabilimento accompagnata dagli impegni previsti all', paragrafo 2, lettere e) e f). Lo Stato membro può decidere di non imporre la sospensione di cui al primo comma qualora si accerti che l'irregolarità non è stata commessa intenzionalmente o per colpa grave e comporta conseguenze di minima importanza.
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Art. 65 Regolamento (UE) 2005/1898 — Testo vigente | Portale Normativo