Art. 67

In vigore dal 9 nov 2005
Al momento della fabbricazione del burro concentrato, l'autorità competente esegue controlli in loco senza preavviso, in funzione del programma di fabbricazione trasmesso dallo stabilimento a norma dell', paragrafo 2, lettera f), in modo che ogni offerta, ai sensi dell', sia oggetto di almeno un controllo. I controlli comportano il prelievo di campioni e l'esame del burro concentrato identificato dal numero d'ordine dell'offerta, l'esame dei grassi butirrici utilizzati, se del caso a campione, e vertono in particolare sulle condizioni di fabbricazione e sulla quantità e composizione del prodotto ottenuto e sull'imballaggio, nonché sull'assenza di materie grasse non provenienti dal latte nel prodotto ottenuto oppure, eventualmente, nel grasso butirrico utilizzato. I controlli sono periodicamente completati, ad una frequenza variabile in funzione dei quantitativi trasformati, da un esame approfondito e a campione dei registri e dei documenti giustificativi di cui all', paragrafo 2, lettera e), e dalla verifica dell'osservanza delle condizioni di riconoscimento dello stabilimento. I controlli formano oggetto di una relazione di controllo che indica la data del controllo, la durata e le operazioni effettuate.
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Art. 67 Regolamento (UE) 2005/1898 — Testo vigente | Portale Normativo